Consultazione pubblica sul nuovo registro degli agenti di prestatori di servizi di pagamento e IMEL

Leggi l’articolo di Angelo Messore, Francesco Dagnino e Filippo Belfatto (LEXIA Avvocati) – Clicca qui per la versione pdf.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) ha avviato il 7 ottobre 2021 una consultazione pubblica sullo schema di decreto ministeriale (lo “Schema di Decreto”) volto a disciplinare il nuovo registro dei soggetti convenzionati e degli agenti di prestatori di servizi di pagamento (“PSP”) e istituti di moneta elettronica (“IMEL”).

Lo Schema di Decreto dà attuazione all’articolo 45 del decreto legislativo n. 231/2007 (il “Decreto Antiriciclaggio”), che prevede l’istituzione di un registro pubblico informatizzato contenente i dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti dei PSP e degli IMEL che operano sul territorio italiano (il “Registro”).

Con l’istituzione del Registro si intende incrementare il livello di trasparenza sulle attività prestate dai soggetti convenzionati e dagli agenti di PSP e IMEL e rafforzare l’integrità del mercato dal punto di vista degli obblighi antiriciclaggio.

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Soggetti convenzionati e agenti di PSP e IMEL

I soggetti che promuovono e concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto, tra l’altro, di banche, IMEL o istituti di pagamento devono essere iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”).

Gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento (c.d. agenti nei servizi di pagamento) sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco OAM e sono soggetti a un regime semplificato dal punto di vista degli obblighi regolamentari.

Gli obblighi di registrazione non trovano applicazione ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati che prestano servizi di pagamento per conto di PSP o IMEL con sede in altri Stati membri dell’Unione. Gli agenti nei servizi di pagamento di PSP o IMEL comunitari sono pertanto esonerati dal rispetto dei requisiti applicabili agli agenti nei servizi di pagamento di PSP o IMEL italiani. Essi sono tenuti ad adempiere ad alcuni obblighi di segnalazione all’OAM e sono soggetti alla disciplina antiriciclaggio italiana, nonché alle norme in materia di trasparenza dei prodotti e dei servizi bancari e finanziari, in quanto compatibili.

I  PSP o IMEL comunitari che operano in Italia in regime di “stabilimento senza succursale”, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, devono designare un punto di contatto centrale (“PCC”) per garantire il rispetto delle norme antiriciclaggio italiane e facilitare l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte delle autorità competenti.

Finalità del Registro

L’articolo 45 del Decreto Antiriciclaggio prevede l’istituzione di un Registro informatizzato che deve essere tenuto e gestito dall’OAM, contenente alcuni dati – di seguito riportati – relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di PSP o IMEL.

L’istituzione del Registro interesserà i soggetti convenzionati e gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM o nella relativa sezione speciale, di cui i PSP e gli IMEL, ivi compresi quelli stabiliti in altri Stati membri dell’Unione, si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul territorio italiano.

I PSP, gli IMEL e le rispettive succursali dovranno trasmettere i dati previsti dalla normativa con cadenza semestrale all’OAM (entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno) telematicamente attraverso il portale internet dell’autorità. I dati dovranno essere inoltrati direttamente dal PSP, dall’IMEL o dalla succursale, ovvero, in caso di PSP o IMEL con sede legale in altri Stati membri dell’Unione, dal PCC da essi designato.

L’OAM annoterà i dati trasmessi nel Registro – che sarà accessibile al pubblico – e attribuirà un codice di identificazione a ciascuno degli agenti o soggetti convenzionati annotati nel Registro.

Dati da trasmettere all’OAM

I PSP e gli IMEL dovranno trasmettere i seguenti dati all’OAM:

  • la propria denominazione sociale, la sede legale e lo Stato membro d’origine;
  • ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell’elenco dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
  • un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l’OAM;
  • il nome e cognome dell’agente o soggetto convenzionato (ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale con l’indicazione del nome e del cognome del responsabile legale);
  • il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
  • il codice fiscale dell’agente o soggetto convenzionato;
  • le informazioni relative alla residenza, al domicilio o alla sede legale dell’agente o soggetto convenzionato e all’indirizzo di ciascuna sede operativa;
  • la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato;
  • l’espressa indicazione dell’eventuale prestazione di servizi di rimessa di denaro.

Sottosezione del Registro ad accesso riservato

I PSP e gli IMEL dovranno comunicare all’OAM l’eventuale cessazione del mandato conferito ai rispettivi agenti o soggetti convenzionati per motivi non commerciali, a seguito di gravi o ripetute infrazioni degli standard e delle pratiche di riferimento in materia di antiriciclaggio, ovvero in caso di perdita dei requisiti reputazionali idonei a garantire la legalità dei loro comportamenti e la corretta attuazione di detti standard e pratiche.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni e le informazioni trasmesse saranno annotate in una sezione riservata del Registro, a cui potranno accedere solo la Banca d’Italia, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e la Guardia di Finanza ai fini antiriciclaggio, nonché i PSP, gli IMEL, le loro succursali e i PCC per salvaguardare la correttezza e la legalità dei comportamenti degli operatori di mercato.

La sottosezione ad accesso riservato conterrà altresì informazioni in ordine ai provvedimenti di sospensione e alle sanzioni amministrative pecuniarie adottate dall’OAM nei confronti dei soggetti convenzionati e degli agenti.

Obblighi di comunicazione relativi ai PCC

Lo Schema di Decreto prevede l’obbligo, per i PSP e gli IMEL aventi sede legale in un altro Stato membro dell’Unione, di comunicare tempestivamente all’OAM i dati identificativi del PCC per il tramite del quale operano sul territorio italiano. I PCC devono comunicare all’OAM l’avvio della propria operatività. L’OAM specificherà la periodicità e le modalità di invio delle predette comunicazioni.

Le informazioni riguardanti i PCC designati saranno annotate in una sezione separata del Registro che sarà accessibile da parte del pubblico.

Contributi e disposizioni attuative

L’OAM determinerà i contributi semestrali che saranno dovuti dai PSP e dagli IMEL per coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro.

L’OAM dovrà altresì adottare delle disposizioni attuative per determinare talune specifiche tecniche relative al funzionamento del Registro. Gli atti attuativi dovranno essere adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello Schema di Decreto, mentre il Registro dovrà divenire operativo entro 3 mesi da tale data.

Implicazioni per i PSP e gli IMEL

La consultazione pubblica avviata dal MEF – che costituisce soltanto il primo passaggio per l’adozione delle norme necessarie ai fini dell’istituzione del Registro – durerà fino al 5 novembre 2021.

A seguito dell’istituzione del Registro, i PSP, gli IMEL e i PCC dovranno adempiere a obblighi di comunicazione sopra descritti in relazione agli agenti e ai soggetti convenzionati di cui si avvalgono per operare sul territorio italiano.

I dati che alimenteranno il Registro consentiranno alle autorità italiane di disporre di una gamma completa di informazioni con riferimento agli agenti e ai soggetti convenzionati che operano per conto di PSP e IMEL, in tal modo facilitando l’esercizio dei poteri di vigilanza sulle relative attività – tenendo conto, in particolare, che gli agenti e i soggetti convenzionati di PSP e IMEL con sede in altri Stati membri dell’Unione sono esonerati dall’obbligo di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM.


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