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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) contenente le nuove norme applicabili ai prestatori di servizi relativi a valute virtuali (c.d. Virtual Asset Service Providers) (“VASP”) operanti in Italia (il “Decreto VASP”).
Gli operatori VASP che offrono servizi in Italia dovranno essere iscritti in una sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”). Essi saranno tenuti ad effettuare delle segnalazioni trimestrali nei confronti dell’OAM, con riferimento alle operazioni concluse dai propri clienti, nonché ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa italiana.
L’OAM dovrà avviare la gestione della sezione speciale del registro entro 90 giorni. È previsto un regime transitorio di 60 giorni per i prestatori di servizi relativi a valute virtuali già operativi in Italia alla data in cui verrà costituita la sezione speciale del registro.
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Obblighi di iscrizione all’OAM per gli operatori VASP
Il Decreto VASP – approvato il 13 gennaio 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022 – dà attuazione alle norme di cui all’art. 17-bis del decreto legislativo n. 141/2010 (il “D.Lgs. 141/2010”), introdotte in sede di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio nel 2017 e successivamente modificate nel 2019, con il recepimento della Quinta Direttiva Antiriciclaggio. Tali norme già prevedevano l’obbligo per gli operatori VASP di iscriversi in una sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM.
L’istituzione della sezione speciale del registro era tuttavia subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale volto a stabilire le modalità e la tempistica di comunicazione al MEF dell’operatività sul territorio nazionale da parte degli operatori VASP. In mancanza di tale regolamentazione attuativa, gli operatori VASP erano comunque soggetti alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 231/2017 (il “Decreto Antiriciclaggio”).
Lo schema di decreto attuativo del D.Lgs. 141/2010 era stato posto in consultazione dal MEF il 2 febbraio 2018. Il Decreto VASP – approvato a distanza di quattro anni dalla consultazione – segue un’impostazione differente rispetto allo schema di decreto, andando a definire, tra l’altro, anche i requisiti applicabili agli operatori VASP ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro e gli obblighi di comunicazione che detti operatori sono tenuti ad adempiere successivamente all’iscrizione.
Ambito di applicazione
Gli obblighi introdotti dal Decreto VASP si applicano ai prestatori di servizi relativi alle valute virtuali che operano in Italia.
La nozione di “valuta virtuale”, prevista dal Decreto Antiriciclaggio, riprende la corrispondente definizione di cui alla Quinta Direttiva Antiriciclaggio, con alcune modificazioni.
Ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, per valuta virtuale si intende la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
Il novero degli operatori VASP soggetti agli obblighi di cui al Decreto VASP – nonché alle previsioni del Decreto Antiriciclaggio – ricomprende i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e di portafoglio digitale, definiti come segue.
- Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali, nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute.
- Prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.
Nella relazione illustrativa al Decreto VASP si precisa che gli obblighi previsti dal decreto stesso si applicano anche quando l’attività degli operatori VASP, anche esteri, è svolta a distanza, secondo modalità telematiche, in Italia, eventualmente ricorrendo anche a siti web, applicazioni che offrono i predetti servizi in lingua italiana.
Requisiti per l’iscrizione
Il Decreto VASP ribadisce che l’esercizio sul territorio italiano dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale è riservato ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro.
La prestazione in Italia di servizi relativi alle valute virtuali da parte di soggetti non iscritti sarà pertanto da considerarsi abusiva, una volta istituita la sezione speciale del registro.
L’iscrizione nella sezione speciale del registro è subordinata al rispetto dei medesimi requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di cambiavalute. Con particolare riferimento agli operatori VASP costituiti come persone giuridiche, è necessario unicamente avere sede legale e amministrativa in Italia ovvero, per i soggetti comunitari, una stabile organizzazione nel territorio italiano.
Gli operatori VASP stabiliti in altri Stati Membri dell’Unione dovranno pertanto costituire una sede secondaria o una società di diritto italiano per poter operare con clienti italiani. Per quanto riguarda gli operatori VASP stabiliti in Paesi terzi, è indispensabile costituire una società di diritto italiano.
Contenuti della comunicazione all’OAM
Gli operatori VASP che intendono svolgere la propria attività in Italia, anche on-line, dovranno inviare all’OAM apposita comunicazione, la quale dovrà contenere le seguenti informazioni in caso di persone giuridiche:
- dati identificativi della società o della stabile organizzazione – vale a dire, denominazione sociale, natura giuridica, codice fiscale / partita IVA (ove assegnato), sede legale e, se diversa, sede amministrativa, sede della stabile organizzazione italiana per i soggetti con sede legale in un altro Stato Membro dell’Unione;
- dati identificativi del legale rappresentante (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, ove assegnato, estremi del documento di identificazione);
- indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l’OAM;
- indicazione della tipologia di attività svolta (prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di portafoglio digitale);
- tipologia di servizio prestato;
- modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
Modalità di trasmissione della comunicazione e procedimento di registrazione
La comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente, utilizzando l’area privata dedicata del portale on-line dell’OAM, previa registrazione allo stesso.
Alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identificazione del legale rappresentante e una visura camerale aggiornata.
Eventuali variazioni rispetto ai dati trasmessi con la comunicazione devono essere dichiarate entro quindici giorni, sempre in modalità telematica.
L’OAM decide in merito all’iscrizione entro 15 giorni dalla presentazione della comunicazione, verificata la regolarità e la completezza della stessa e della relativa documentazione. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 10 giorni, laddove l’OAM ritenga che la comunicazione sia incompleta o che sia necessario integrare la documentazione a corredo della stessa.
La comunicazione effettuata all’OAM consente al contempo di assolvere all’obbligo di comunicazione preventiva al MEF previsto dal D.Lgs. 141/2010. Non sarà pertanto necessario effettuare due distinte comunicazioni – una al MEF e l’altra all’OAM ai fini della registrazione – come invece sembravano richiedere il testo del D.Lgs. 141/2010 e lo schema di decreto originariamente posto in consultazione.
Sezione speciale del registro
L’OAM dovrà avviare la gestione della sezione speciale del registro entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto VASP (vale a dire, entro il 18 maggio 2022).
La sezione speciale del registro sarà accessibile al pubblico e nella stessa saranno pubblicati:
- i dati anagrafici dell’operatore VASP;
- il codice fiscale ovvero la partita IVA, ove assegnato;
- l’indicazione della tipologia dei servizi prestati;
- l’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
L’OAM potrà disporre la sospensione e la cancellazione dalla sezione speciale del registro e dovrà definire i contributi dovuti all’OAM dagli operatori VASP iscritti.
Regime transitorio
Gli operatori VASP che, alla data di avvio della sezione speciale del registro, già svolgono l’attività, anche on-line, in Italia e che sono in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nel registro sono tenuti a effettuare la comunicazione all’OAM entro 60 giorni dalla predetta data.
In caso di mancato rispetto del termine, l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività è considerato abusivo.
Il Decreto VASP introduce pertanto un regime transitorio di 60 giorni, durante il quale gli operatori VASP che sono già attivi sul territorio italiano alla data di istituzione della sezione speciale del registro potranno continuare a operare, a condizione che effettuino la comunicazione dovuta all’OAM entro il termine di cui sopra e che abbiano una presenza in Italia (come società o stabile organizzazione). Assumendo che la sezione speciale del registro sia istituita indicativamente a metà maggio 2022, il periodo transitorio durerà fino alla metà di luglio 2022.
Tipologia di servizi relativi alle valute virtuali
Il Decreto VASP fornisce una descrizione delle diverse tipologie di servizi relativi alle valute virtuali che gli operatori VASP possono prestare.
Sebbene tale classificazione sia fornita ai fini degli obblighi di comunicazione all’OAM, essa assume una notevole rilevanza per individuare meglio il campo di applicazione delle norme introdotte dal Decreto VASP.
La classificazione riportata nel Decreto VASP ricomprende di fatto tra i servizi relativi alle valute virtuali che determinano l’applicazione degli obblighi di iscrizione nella sezione speciale del registro:
- i servizi funzionali all’utilizzo e allo scambio di valute virtuali e/o alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali;
- i servizi di emissione, offerta di valute virtuali;
- i servizi di trasferimento e compensazione di valute virtuali;
- ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio di valute virtuali (es. esecuzione, ricezione, trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terze parti, servizi di collocamento di valute virtuali, servizi di consulenza su valute virtuali);
- servizi di portafoglio digitale.
La tassonomia riportata nel Decreto VASP in parte riprende gli orientamenti emanati dal GAFI/FATF a livello internazionale ai fini antiriciclaggio e in parte anticipa la classificazione utilizzata nella proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (c.d. “Regolamento MiCA”) presentata dalla Commissione Europea nel settembre 2020 – ancora soggetta ad approvazione da parte delle istituzioni europee.
Nella relazione illustrativa al Decreto VASP si precisa che la mera attività di emissione di valute virtuali non è di per sé sufficiente a rendere applicabili gli obblighi di registrazione all’OAM, qualora l’attività non sia accompagnata dall’esercizio a titolo professionale per conto della clientela di uno o più servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e/o di portafoglio digitale.
Obblighi di informazione trimestrale all’OAM
Gli operatori VASP saranno tenuti a effettuare delle comunicazioni trimestrali all’OAM (entro il 15° giorno successivo al trimestre di riferimento) secondo le modalità tecniche che saranno definite dall’autorità.
In particolare, con riferimento a ciascun cliente, gli operatori VASP dovranno comunicare:
- i relativi dati identificativi (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale / partita IVA (ove assegnato), estremi del documento di identificazione);
- i dati relativi all’operatività del cliente, ricavati tenendo conto di tutti i servizi prestati.
Per quanto attiene a questa seconda categoria di dati, il Decreto VASP richiede di trasmettere, in relazione a ciascun cliente, le informazioni di seguito indicate.
- Saldo totale: controvalore in Euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali. Il controvalore viene determinato sulla base del valore alla data di chiusura della giornata di mercato sulla piattaforma gestita dall’operatore VASP o di altri primari operatori presso i quali questo si appoggia per l’offerta dei servizi. L’informazione sul saldo viene inoltre fornita in relazione alle disponibilità detenute dall’operatore VASP sui propri rapporti radicati presso intermediari finanziari italiani o esteri.
- Conversioni fiat / cripto: numero e controvalore complessivo in Euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a valuta virtuale (e viceversa).
- Conversioni cripto / cripto: numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali.
- Trasferimenti in cripto: numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da / verso l’operatore VASP.
- Trasferimenti in fiat: numero e controvalore in Euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da / verso l’operatore VASP, suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.
Accesso alle informazioni da parte di altre autorità
È previsto che l’OAM collabori con il MEF, l’UIF, le autorità di vigilanza di settore, la Direzione Investigativa Antimafia, la Guardia di Finanza e la Direzione Nazionale Antimafia per agevolare l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
L’OAM sarà tenuto a fornire, su richiesta delle suddette autorità, ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro, ivi compresi i dati trasmessi all’OAM nell’adempimento degli obblighi di informativa trimestrale da parte degli operatori VASP.
Alle forze di polizia competenti, come identificate nel Decreto VASP, è conferito il potere di accertare e contestare l’esercizio abusivo in Italia di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale.
Conclusioni
Il Decreto VASP colma una significativa lacuna dell’ordinamento italiano, rendendo operativo l’obbligo di registrazione alla sezione speciale del registro dei cambiavalute previsto dal D.Lgs. 141/2010 e recependo, in tal modo, le raccomandazioni emesse dal GAFI/FATF a livello internazionale.
Non essendo previsti particolari requisiti ai fini dell’iscrizione il registro assolverà a una funzione primariamente anagrafica e informativa – in attesa dell’entrata in vigore degli obblighi di autorizzazione di cui alla proposta di Regolamento MiCA. Almeno da questo punto di vista, pertanto, il Decreto VASP non impone delle condizioni stringenti per l’esercizio di servizi relativi a valute virtuali sul territorio italiano, introducendo anzi un regime regolamentare meno oneroso di quello applicabile in altri Stati Membri per la prestazione dei medesimi servizi.
È da ricordare, al contempo, che tutti gli operatori VASP iscritti nella sezione speciale del registro saranno tenuti ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio in conformità alla normativa italiana. Il Decreto VASP avrà inoltre un significativo impatto operativo sotto il profilo degli obblighi di comunicazione trimestrale all’OAM, il cui adempimento potrà porre diversi temi di carattere applicativo.
Le nuove norme, infine, definiscono in modo ampio e dettagliato il novero dei servizi che richiedono l’iscrizione nella sezione speciale del registro dei cambiavalute, chiarendone l’applicazione anche a servizi (ad es. di mera consulenza in relazione a valute virtuali) che non sono espressamente considerati dalle definizioni di cui al Decreto Antiriciclaggio.
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